FONDI UE PER AZIENDE AGRICOLE NELLE ZONE NATURA 2000

Pubblicata il 03/03/2015

Il nuovo Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 Sicilia, in attesa di approvazione da parte della Commissione Europea prevista per giugno-luglio, prevede circa 2,2 miliardi di euro per il settore rurale siciliano.

In particolare la MISURA 12.1 del nuovo PSR è dedicata alle aziende agricole che ricadono nelle zone NATURA 2000, come le isole Egadi. A tale MISURA 12 sono destinati più di 30 Milioni di euro

 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA MISURA 12.1
La Misura prevede il pagamento di indennità compensative per le zone agricole Natura 2000 per compensare i costi aggiuntivi e il mancato guadagno dovuti ai vincoli impost in tali aree.

Le Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE (Rete Natura 2000) hanno previsto l’istituzione di ZPS e SIC all’interno dei quali proteggere e tutelare le specie vegetali e animali di interesse comunitario. La conservazione degli habitat della Rete Natura 2000 contribuisce al mantenimento della biodiversità vegetale e animale.

A livello regionale, conformemente a quanto previsto dall’art. 6 della Direttiva Habitat, le misure di conservazione, necessarie ad evitare il degrado degli habitat naturali e la perturbazione delle specie, sono state stabilite da appositi Piani di Gestione. La Misura intende compensare gli svantaggi determinati dall'adozione dei vincoli contenuti nei Piani di gestione delle aree Natura 2000, mediante la corresponsione alle imprese agricole di un'indennità che copre i maggiori costi ed i mancati ricavi causati dal rispetto dei vincoli sopra citati.

DETTAGLI DELLA MISURA 12.1
La sottomisura 12.1 prevede la corresponsione di una indennità annuale commisurata agli specifici svantaggi legati alle perdite di reddito ed ai maggiori costi di produzione connessi alle misure di conservazione specifiche per le attività zootecniche e la gestione del suolo dei siti Natura 2000 coerentemente con quanto definito nei Piani di Gestione delle aree SIC e ZPS.

Gli obblighi sono pertanto:

1. rispetto al carico massimo di bestiame UBA/ha come individuato nell’Allegato “Rete natura 2000 e misure di conservazione” per ogni singolo sito Natura 2000;

2. divieto di asportare o danneggiare rocce, minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura, anche se si presentano in frammenti sciolti superficiali, salvo per motivi di ricerca scientifica a favore di soggetti espressamente autorizzati con apposito disciplinare dell'ente gestore del sito;

3. obbligo di mantenere le caratteristiche del paesaggio rurale, come per esempio i muretti a secco e le siepi.

Con il termine siepe s’intende uno strato denso di arbusti bassi, alternati da arbusti più alti, con vegetazione erbacea ai lati formata da più specie vegetali, cresciute spontaneamente o messa a dimora dall’uomo purché costituite da essenze autoctone o storicamente presenti nei territori interessati. La siepe deve avere una larghezza minima di 3 m e fino ad una larghezza massima di 10 metri.

Per i muretti a secco, le misure previste dai PdG si traducono nell'obbligo di effettuare la manutenzione ordinaria, che consiste nella sostituzione delle parti cadute o non più perfettamente funzionali, mantenendo così il muretto in perfetta efficienza. Tale operazione dovrà essere effettuata nel rispetto delle pratiche e consuetudini tradizionali locali.

Al fine di poter accedere all’indennità relativa a questo vincolo, è necessaria una presenza minima di 50 mc/ha di muretti a secco.

Per le siepi le misure previste dai PdG si traducono nell'obbligo di effettuare, almeno una volta l'anno, le operazioni colturali di scerbatura e potatura.

Nel caso delle siepi, le operazioni saranno effettuate con tempistica e modalità rispettose dell’ ambiente e cioè senza causare disturbo durante il periodo di riproduzione e di allevamento della prole della fauna selvatica.

I suddetti divieti individuano degli obblighi e dei vincoli per le aziende agricole e zootecniche ricadenti in tali zone più rigorosi rispetto a quelli previsti nelle altre zone; il differenziale che ne deriva costituisce il presupposto sulla base del quale sono calcolati i mancati redditi e\o i costi aggiuntivi che giustificano le indennità corrisposte con la presente Misura.

TIPO DI SUPPORTO 
Contributo in conto capitale, calcolato per unità di superficie in base al tipo di coltura.

Sono ammissibili al contributo della presente sottomisura anche il pagamento degli impegni assunti provenienti dalla precedente programmazione ai sensi del Regolamento CEE n. 1698/2005, misura 213 in attuazione a quanto disposto all’articolo 1 del Regolamento (UE) n 1310/2013.

I beneficiari ammessi che hanno partecipato al bando per la misura 213 e che hanno presentato domanda per l’erogazione dell’indennità Natura 2000 negli anni dal 2012 al 2014 sono 730.

CONDIZIONI DI ELEGIBILITA'

Per accedere alla misura i beneficiari devono gestire una base aziendale di superficie ammissibile all’aiuto pari ad almeno 1 ettaro di SAU e nelle isole minori tale dimensione è ridotta ad 0,50 ha; inoltre la domanda deve prevedere un importo minimo del premio almeno pari a 125 euro.

L’indennità è commisurata alla superficie sottoposta a vincolo. In ogni caso per poter accedere all’indennità:

• per il rispetto del carico massimo di bestiame in relazione alla tipologia del sito in cui ricade l’azienda è necessario un carico minimo superiore a 0,2 UBA per ettaro di superficie;

• per il divieto di spietramento una presenza di rocciosità del suolo minima del 20%;

• per la manutenzione dei muretti a secco un minimo di 50 mc/ha ;

• per la manutenzione delle siepi un minimo di 500 mq/ha. L’impegno deve garantire il rispetto dei requisiti relativi ai Criteri di Gestione Obbligatori (CGO) nonché alle norme per il mantenimento dei terreni in Buone Condizioni Agronomiche Ambientali (BCAA) previste dal regime di condizionalità di cui al Regolamento 1306/2013 art.94 



 

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